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Diritto · 3. Il Parlamento

Le funzioni del Parlamento: legislativa, di controllo, di revisione costituzionale

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Funzione legislativa

Il Parlamento esercita la funzione legislativa collettivamente, attraverso le due Camere. L’iter di una legge ordinaria comprende l’iniziativa, l’esame in commissione, la discussione e il voto. Le Camere devono approvare lo stesso testo: se una lo modifica, il testo torna all’altra per una nuova deliberazione. Dopo l’approvazione, il Presidente della Repubblica promulga la legge; seguono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, di norma, la vacatio legis di 15 giorni.

Indirizzo e controllo

Il Governo deve mantenere la fiducia del Parlamento. Le interrogazioni chiedono informazioni; le interpellanze mirano a conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo. La mozione di sfiducia, se approvata, determina la crisi del Governo e le sue dimissioni.

Revisione costituzionale

Per modificare la Costituzione occorrono due deliberazioni di ciascuna Camera, distanziate di almeno tre mesi. Nella seconda votazione è necessaria almeno la maggioranza assoluta dei componenti. Se non si raggiungono i due terzi, la legge può essere sottoposta a referendum costituzionale, se richiesto.

  • Da ricordare: la navetta legislativa richiede l’approvazione di un testo identico; la revisione costituzionale segue una procedura più complessa di quella ordinaria.
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