Funzione legislativa
Il Parlamento esercita la funzione legislativa collettivamente, attraverso le due Camere. L’iter di una legge ordinaria comprende l’iniziativa, l’esame in commissione, la discussione e il voto. Le Camere devono approvare lo stesso testo: se una lo modifica, il testo torna all’altra per una nuova deliberazione. Dopo l’approvazione, il Presidente della Repubblica promulga la legge; seguono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, di norma, la vacatio legis di 15 giorni.
Indirizzo e controllo
Il Governo deve mantenere la fiducia del Parlamento. Le interrogazioni chiedono informazioni; le interpellanze mirano a conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo. La mozione di sfiducia, se approvata, determina la crisi del Governo e le sue dimissioni.
Revisione costituzionale
Per modificare la Costituzione occorrono due deliberazioni di ciascuna Camera, distanziate di almeno tre mesi. Nella seconda votazione è necessaria almeno la maggioranza assoluta dei componenti. Se non si raggiungono i due terzi, la legge può essere sottoposta a referendum costituzionale, se richiesto.
- Da ricordare: la navetta legislativa richiede l’approvazione di un testo identico; la revisione costituzionale segue una procedura più complessa di quella ordinaria.