Menu Maturando
Crea account gratuitoHai già un account? Accedi

Diritto · 3. Il Parlamento

Elettorato attivo e passivo, incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

  • Riassunto
  • Argomento 2 di 6

Si inizia gratis

Hai ripassato. Adesso mettiti alla prova.

Accedi per salvare i progressi e iniziare un quiz.

Elettorato attivo e passivo

Il Parlamento rappresenta i cittadini attraverso persone che votano e persone che possono essere elette. L’elettorato attivo è il diritto di votare: spetta ai cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni. Oggi l’età richiesta è la stessa per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il voto è personale, eguale, libero e segreto.

L’elettorato passivo è il diritto di candidarsi e di essere eletti. Le soglie d’età sono diverse:

  • per la Camera dei deputati occorrono 25 anni;
  • per il Senato della Repubblica occorrono 40 anni.

Ostacoli all’elezione e all’esercizio della carica

L’incandidabilità impedisce di presentare validamente la candidatura nei casi stabiliti dalla legge, tra cui determinate condanne disciplinate anche dalla cosiddetta Legge Severino. L’ineleggibilità riguarda condizioni che possono compromettere la libertà della competizione elettorale, per esempio quando una funzione consente di influenzare gli elettori. L’incompatibilità, invece, non rende di per sé invalida l’elezione: vieta di mantenere contemporaneamente cariche o uffici incompatibili.

L’articolo 65 della Costituzione demanda alla legge la determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità. Non si può appartenere contemporaneamente a entrambe le Camere: chi si trova in una situazione d’incompatibilità deve scegliere quale carica mantenere, secondo le procedure previste.

elettorato attivoelettorato passivoincandidabilitàineleggibilitàincompatibilitàarticolo 65 della Costituzione