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Diritto · 3. Il Parlamento

Il procedimento legislativo: iniziativa, discussione, approvazione, promulgazione, pubblicazione

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Iniziativa e approvazione

L’iter legis è il procedimento che conduce dalla proposta alla legge. L’iniziativa legislativa spetta a parlamentari, Governo, almeno 50.000 elettori, Consigli regionali e CNEL. La proposta è esaminata da una commissione: in sede referente la commissione riferisce all’aula; in sede deliberante approva senza passare per l’aula; in sede redigente prepara il testo, ma l’aula vota in via definitiva. Le due Camere devono approvare un testo identico, secondo il bicameralismo perfetto.

Promulgazione e pubblicazione

Dopo l’approvazione conforme delle Camere, il Presidente della Repubblica promulga la legge entro 30 giorni. Può rinviarla alle Camere con un messaggio motivato; se esse la riapprovano, deve promulgarla. Seguono la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, di norma, la vacatio legis di 15 giorni, trascorsi i quali la legge entra in vigore.

Revisione costituzionale

  • Per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali si applica il procedimento aggravato: ciascuna Camera delibera due volte, con almeno tre mesi tra le deliberazioni. Se nella seconda votazione si raggiungono i due terzi dei componenti, non è previsto il referendum costituzionale; se si raggiunge la maggioranza assoluta ma non i due terzi, il referendum può essere richiesto.
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