Il Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero (PM) è un magistrato che svolge le proprie funzioni presso la Procura della Repubblica. Durante le indagini preliminari dirige l’attività investigativa e raccoglie elementi utili, compresi quelli favorevoli alla persona indagata. Non decide se l’imputato è colpevole: la decisione spetta al giudice. L’articolo 112 della Costituzione stabilisce l’obbligatorietà dell’azione penale: il PM non può scegliere arbitrariamente quali casi perseguire, ma esercita l’azione penale secondo le regole di legge. Al termine delle indagini può chiedere al giudice l’archiviazione oppure procedere con la richiesta prevista per sottoporre il caso al giudizio; la richiesta di archiviazione non chiude da sola il procedimento.
Il giusto processo
- L’articolo 111 della Costituzione garantisce un processo regolato dalla legge e basato sul contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Rilevano anche la ragionevole durata e il diritto di difesa, esercitabile con un difensore; il patrocinio a spese dello Stato è previsto per chi possiede i requisiti stabiliti dalla legge.
- L’articolo 27 stabilisce la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Ne consegue che l’accusa deve sostenere la propria tesi con le prove: l’imputato non è tenuto a dimostrare la propria innocenza. Il PM è quindi parte dell’accusa nel processo, mentre il giudice resta distinto dalle parti.