Giurisdizione civile
La giurisdizione civile affronta controversie tra privati. Nel processo, l’attore formula la domanda e il convenuto è chiamato a difendersi. L’iniziativa di parte richiede che il processo sia avviato con una domanda; il contraddittorio tutela la possibilità del convenuto di partecipare prima della decisione. Il percorso descritto comprende il giudizio di cognizione, nel quale si valutano prove e ragioni e si pronuncia una sentenza, e, quando ne ricorrono i presupposti, l’esecuzione forzata, per esempio mediante pignoramento. Questa richiede un titolo esecutivo.
Giurisdizione penale
La giurisdizione penale riguarda l’accertamento dei reati e l’applicazione delle sanzioni previste. La legalità esige che il fatto sia previsto come reato dalla legge; la materialità esclude la punizione della sola intenzione e la personalità riferisce la responsabilità penale alla persona. La distinzione psicologica comprende dolo (volontà), colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) e preterintenzione. Il materiale associa ai delitti ergastolo, reclusione o multa, e alle contravvenzioni arresto o ammenda. Nel sistema accusatorio menziona Pubblico Ministero, difesa e giudice terzo.
Perimetro
- La fonte non specifica i gradi di giudizio né le diverse tipologie di organi giudiziari: non è possibile completarli qui senza ulteriori riferimenti.