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Diritto · 7. La Magistratura

Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione e funzioni

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Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione e funzioni

L’articolo 104 della Costituzione definisce la magistratura un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) tutela questa indipendenza attraverso l’autogoverno dei magistrati.

Composizione

Sono membri di diritto del CSM il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il Primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Tra i membri elettivi, due terzi sono togati, eletti dai magistrati ordinari; un terzo è composto da laici, eletti dal Parlamento in seduta comune fra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. I membri elettivi restano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Competenze e garanzie

  • In base all’articolo 105, il CSM decide su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati. La funzione disciplinare è esercitata dalla Sezione disciplinare del CSM: l’azione può essere promossa dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il CSM non è un organo del Governo: la sua autonomia protegge l’indipendenza dei magistrati. L’inamovibilità impedisce trasferimenti o rimozioni arbitrari e ammette le eccezioni previste dalla legge e le garanzie stabilite dall’ordinamento.
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