Funzione del giudizio
Il referendum abrogativo consente agli elettori di chiedere l’eliminazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge. L’iniziativa può essere promossa da almeno 500.000 elettori oppure da 5 Consigli regionali. Prima del voto, la Corte costituzionale valuta l’ammissibilità del quesito: questo controllo è distinto dalla verifica di regolarità della richiesta.
I controlli
L’Ufficio centrale per il referendum, presso la Corte di cassazione, svolge il controllo di regolarità. La Corte costituzionale decide invece se il quesito possa essere sottoposto al voto, considerando i limiti costituzionali e i requisiti elaborati dalla giurisprudenza, tra cui chiarezza e omogeneità. Se il quesito è ammesso, si procede verso l’indizione del referendum.
I limiti costituzionali
- L’articolo 75 della Costituzione esclude il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, quelle di amnistia e indulto e le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. La giurisprudenza considera anche caratteristiche del quesito, come la sua comprensibilità e coerenza. Per le leggi elettorali, l’ammissibilità dipende dalla configurazione del quesito: non si deve trasformare la cautela sull’abrogazione totale in un divieto assoluto.