Ruolo e composizione
La Corte costituzionale è composta da 15 giudici e deve operare con imparzialità e indipendenza. La loro scelta è ripartita in tre quote uguali: cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque eletti dal Parlamento in seduta comune e cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.
Possono essere scelti magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori; professori ordinari universitari in materie giuridiche; avvocati con almeno vent’anni di esercizio professionale. Per l’elezione parlamentare si vota a scrutinio segreto: nelle prime tre votazioni occorrono i due terzi dei componenti, dalla quarta i tre quinti.
Mandato e indipendenza
- L’incarico dura nove anni e non è rinnovabile. Alla scadenza il giudice cessa dalle funzioni, senza prorogatio. La carica è incompatibile, tra l’altro, con quella di parlamentare, membro del Governo, consigliere regionale o sindaco; l’avvocato nominato deve sospendere l’esercizio della professione.
- Le guarentigie comprendono l’inamovibilità, salvo decisione della Corte adottata con la maggioranza prevista; l’insindacabilità per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni; e garanzie contro arresti e perquisizioni, secondo i limiti e le eccezioni stabiliti. I giudici eleggono il Presidente della Corte a scrutinio segreto: resta in carica tre anni e, in caso di parità, il suo voto prevale.