Funzione e soggetti
La Corte costituzionale giudica i conflitti di attribuzione previsti dall’art. 134 Cost. Tra i poteri dello Stato, il contrasto riguarda la competenza, cioè a quale organo spetti esercitare una determinata funzione. Possono essere coinvolti, per esempio, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica e magistratura.
- Il conflitto è positivo se entrambi gli organi rivendicano la competenza.
- È negativo se entrambi ritengono che spetti all’altro esercitarla.
Svolgimento dei conflitti tra poteri
L’organo che si ritiene leso presenta ricorso alla Corte. La Corte svolge un giudizio di ammissibilità e, se il ricorso è ammesso, esamina il caso e decide con sentenza a quale organo spetti la competenza. Gli atti compiuti dall’organo ritenuto incompetente sono annullati.
Stato e Regioni
La Corte giudica anche i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni. Nel quadro qui considerato, possono derivare da atti amministrativi o comportamenti che si ritengono lesivi delle competenze altrui. L’ente che si ritiene scavalcato dispone di 60 giorni per ricorrere: per lo Stato firma il ricorso il Presidente del Consiglio, per la Regione il Presidente della Giunta. La Corte stabilisce a chi spetta la competenza e può annullare l’atto illegittimo.