L'invalidità degli atti: nullità e annullabilità (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge)
Nullità
Un atto amministrativo è invalido quando presenta un vizio. La nullità è la forma più grave: secondo il materiale, l’atto nullo non produce effetti giuridici fin dall’origine. L’art. 21-septies della Legge 241/1990 individua i casi di nullità, tra cui la mancanza di elementi essenziali, il difetto assoluto di attribuzione e la violazione o elusione del giudicato. Chi ha interesse può chiedere al giudice di dichiararla.
Annullabilità
L’atto annullabile, invece, continua a produrre effetti finché non viene annullato. I tre vizi di legittimità sono:
- Incompetenza relativa: l’atto proviene dall’organo sbagliato all’interno dello stesso ente.
- Violazione di legge: l’Amministrazione non rispetta una norma giuridica.
- Eccesso di potere: il potere è usato per uno scopo diverso da quello previsto.
La fonte indica il ricorso al TAR come strumento di tutela contro l’atto annullabile. Se il ricorso è accolto, l’annullamento opera retroattivamente (ex tunc). In sintesi, la distinzione riguarda sia la gravità del vizio sia gli effetti dell’atto: la nullità esclude gli effetti fin dall’origine, mentre l’annullabilità richiede l’annullamento.