Funzione e natura
Le ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona) rientrano nell’amministrazione indiretta: concorrono a erogare servizi pubblici sul territorio, soprattutto sociali e socio-sanitari. Secondo il materiale, derivano dalla trasformazione di enti di beneficenza e mirano a ridurre la frammentazione dei servizi. Hanno personalità giuridica di diritto pubblico, non perseguono fini di lucro e assistono, tra gli altri, anziani, persone con disabilità e minori in difficoltà. L’organizzazione dei pubblici uffici deve rispettare i principi di buon andamento e imparzialità richiamati dall’art. 97 Cost.
Autonomia e controlli
Pur appartenendo ai Comuni, singoli o associati, le ASP dispongono di autonomia statutaria, gestionale e patrimoniale, contabile e finanziaria. Il Direttore Generale rappresenta legalmente l’ente e ne dirige la gestione complessiva. La Regione monitora i risultati e riceve una relazione annuale sull’andamento economico e finanziario. Le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale e devono rispettare il pareggio di bilancio.
Risorse e distinzione
- Il percorso descritto per i finanziamenti parte dai tributi: lo Stato stanzia fondi, li trasferisce alle Regioni e queste li assegnano alle ASP. Le ASL, invece, erogano servizi sanitari su un territorio più vasto; le ASP operano soprattutto nell’ambito sociale e socio-sanitario, su un territorio più circoscritto.