Responsabilità del Presidente
Il Presidente della Repubblica è politicamente e giuridicamente irresponsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione, indicati dalla Costituzione come eccezioni. Per questi reati, il Parlamento in seduta comune può deliberare la messa in stato d’accusa a maggioranza assoluta; il giudizio spetta alla Corte costituzionale, che durante il processo può sospendere il Presidente dalla carica. Gli atti compiuti come privato cittadino non rientrano nell’irresponsabilità funzionale.
La controfirma ministeriale
Secondo l’articolo 89 della Costituzione, nessun atto del Presidente è valido senza la controfirma dei ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. La controfirma permette di individuare la responsabilità ministeriale, ferma restando la natura specifica dell’atto.
- Negli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, la decisione è del Governo; il Presidente emana l’atto. Un esempio è l’emanazione dei decreti-legge.
- Negli atti sostanzialmente presidenziali, la decisione è del Capo dello Stato; tra gli esempi figurano la concessione della grazia e la nomina di senatori a vita.
- Gli atti complessi derivano dalla volontà congiunta del Presidente e di un altro organo, come nella nomina del Presidente del Consiglio o nello scioglimento anticipato delle Camere.