Clemenza generale: amnistia e indulto
L’amnistia e l’indulto sono provvedimenti generali: si applicano alle persone che rientrano nelle condizioni stabilite dalla legge. L’amnistia estingue il reato e, se il procedimento è ancora in corso, ne determina la chiusura. L’indulto, invece, estingue o riduce la pena, ma non elimina il reato né la condanna.
- In base all’art. 79 Cost., entrambi sono concessi con una legge approvata dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni articolo e nella votazione finale.
- Non possono riguardare reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge alle Camere.
Grazia: clemenza individuale
La grazia è un provvedimento individuale del Presidente della Repubblica, riferito a una persona condannata con sentenza definitiva. Può condonare tutta o parte della pena oppure commutarla in una pena diversa. Non cancella il reato né la condanna.
La domanda può essere presentata dall’interessato o da altri soggetti indicati dalla legge; il Ministero della Giustizia cura l’istruttoria. La decisione sostanziale spetta al Presidente, secondo l’art. 87 Cost.; è richiesta la controfirma ministeriale. Un eventuale contrasto sulle attribuzioni può essere sottoposto alla Corte costituzionale.
Distinzione essenziale
Amnistia: estingue il reato. Indulto e grazia: incidono sulla pena, ma si distinguono perché l’indulto è generale e la grazia individuale.