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Diritto · 5. Il Presidente della Repubblica

La clemenza penale: amnistia, indulto, grazia

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Clemenza generale: amnistia e indulto

L’amnistia e l’indulto sono provvedimenti generali: si applicano alle persone che rientrano nelle condizioni stabilite dalla legge. L’amnistia estingue il reato e, se il procedimento è ancora in corso, ne determina la chiusura. L’indulto, invece, estingue o riduce la pena, ma non elimina il reato né la condanna.

  • In base all’art. 79 Cost., entrambi sono concessi con una legge approvata dai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni articolo e nella votazione finale.
  • Non possono riguardare reati commessi dopo la presentazione del disegno di legge alle Camere.

Grazia: clemenza individuale

La grazia è un provvedimento individuale del Presidente della Repubblica, riferito a una persona condannata con sentenza definitiva. Può condonare tutta o parte della pena oppure commutarla in una pena diversa. Non cancella il reato né la condanna.

La domanda può essere presentata dall’interessato o da altri soggetti indicati dalla legge; il Ministero della Giustizia cura l’istruttoria. La decisione sostanziale spetta al Presidente, secondo l’art. 87 Cost.; è richiesta la controfirma ministeriale. Un eventuale contrasto sulle attribuzioni può essere sottoposto alla Corte costituzionale.

Distinzione essenziale

Amnistia: estingue il reato. Indulto e grazia: incidono sulla pena, ma si distinguono perché l’indulto è generale e la grazia individuale.

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