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Diritto · 5. Il Presidente della Repubblica

I poteri del Presidente: promulgazione, scioglimento camere, messaggio, nomina Governo

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I poteri del Presidente: promulgazione, scioglimento camere, messaggio, nomina Governo

I rapporti con il Parlamento

Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale e svolge funzioni di garanzia. Può inviare messaggi alle Camere per richiamare l’attenzione su questioni di particolare rilievo. Dopo averne sentito i Presidenti, può sciogliere una o entrambe le Camere; non può farlo negli ultimi sei mesi del mandato, salvo che coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Dopo l’approvazione parlamentare, promulga le leggi. Prima di promulgare, può chiedere alle Camere, con un messaggio motivato, una nuova deliberazione. Se la legge viene approvata nuovamente, deve promulgarla.

I rapporti con il Governo

Il Presidente nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo, i ministri. Emana inoltre gli atti governativi previsti dalla Costituzione. Gli atti presidenziali sono soggetti alla controfirma ministeriale: il ministro competente, o il Presidente del Consiglio nei casi previsti, assume la responsabilità dell’atto secondo le regole costituzionali. La controfirma, quindi, non va intesa come un semplice trasferimento indistinto di ogni responsabilità.

  • Promulgazione: perfeziona il procedimento di formazione della legge.
  • Rinvio: consente una nuova deliberazione parlamentare, non un veto definitivo.
  • Scioglimento e nomine: sono attribuzioni presidenziali esercitate nel quadro costituzionale.
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