La crisi di Governo
Il Governo deve mantenere la fiducia di entrambe le Camere, secondo l’art. 94 della Costituzione. La crisi è parlamentare quando emerge da un voto formale: per esempio, l’approvazione di una mozione di sfiducia o la bocciatura di una questione di fiducia posta dal Governo. È invece extraparlamentare quando la rottura della maggioranza avviene sul piano politico, senza un voto parlamentare che la sancisca, e il Presidente del Consiglio si dimette prendendo atto della perdita di sostegno.
Dopo le dimissioni, il Presidente della Repubblica svolge consultazioni per verificare se sia possibile formare un nuovo Governo sostenuto dalle Camere. Lo scioglimento delle Camere e nuove elezioni sono possibili, ma non automatici. Nel frattempo il Governo dimissionario resta in carica per assicurare la continuità, limitando normalmente la propria attività agli affari correnti e alle necessità urgenti.
Il rimpasto
- Il rimpasto consiste nella sostituzione di uno o più ministri senza formare necessariamente un nuovo Governo. Il Presidente del Consiglio propone i nuovi ministri al Presidente della Repubblica, che li nomina; dopo il giuramento, essi entrano in carica. Il rimpasto può consentire al Governo di proseguire, ma non equivale a una nuova fiducia parlamentare né risolve automaticamente eventuali contrasti nella maggioranza.