Decreti legislativi
Il decreto legislativo è un atto con forza di legge adottato dal Governo su delega del Parlamento. La delega è conferita con una legge delega, che deve indicare oggetti definiti, principi e criteri direttivi e un tempo limitato per esercitarla. Il Consiglio dei ministri adotta il decreto e il Presidente della Repubblica lo emana. Il Governo deve rispettare i limiti fissati: il loro superamento può costituire eccesso di delega ed essere sottoposto al giudizio della Corte costituzionale.
Decreti-legge
Il decreto-legge è un provvedimento provvisorio adottato dal Governo, sotto la propria responsabilità, in casi straordinari di necessità e urgenza. È pubblicato e acquista efficacia secondo quanto stabilito nel decreto. Il Governo deve presentarlo alle Camere per la conversione il giorno stesso della sua adozione. Le Camere hanno 60 giorni dalla pubblicazione per convertirlo in legge; se non lo fanno, il decreto perde efficacia sin dall’inizio.
Differenze e limiti
- Nel decreto legislativo il Parlamento autorizza preventivamente il Governo, delimitandone l’intervento; nel decreto-legge il Governo interviene per l’urgenza, ma la permanenza degli effetti dipende dalla conversione parlamentare. In caso di mancata conversione, il Parlamento può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto. Il decreto-legge non può essere usato nelle materie riservate alla procedura normale delle Camere, tra cui quella elettorale.