Le fonti dell’ordinamento internazionale
L’ordinamento internazionale disciplina i rapporti tra gli Stati e si fonda soprattutto su consuetudini e trattati. Le consuetudini sono norme non scritte, formate dalla ripetizione costante di comportamenti accompagnata dalla convinzione che siano giuridicamente obbligatori (opinio iuris ac necessitatis). I trattati, detti anche patti o convenzioni, sono accordi scritti che vincolano gli Stati che vi aderiscono.
La formazione di un trattato comprende negoziazione, firma, ratifica e scambio o deposito delle ratifiche. La firma definisce il testo, mentre la ratifica è l’atto con cui lo Stato si impegna ufficialmente a rispettarlo; in Italia la ratifica spetta al Presidente della Repubblica. Lo scambio o deposito delle ratifiche porta all’entrata in vigore secondo il procedimento descritto.
L’Italia e il diritto internazionale
- L’articolo 10 Cost. stabilisce che l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute: le consuetudini così riconosciute entrano nell’ordinamento senza una legge apposita del Parlamento.
- L’articolo 11 Cost. ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Consente limitazioni di sovranità dirette a un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni e sostiene organizzazioni internazionali. Articoli 10 e 11 hanno funzioni diverse: il primo riguarda l’apertura alle norme internazionali generalmente riconosciute; il secondo orienta la politica di pace e la cooperazione.