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Diritto · 2. Le fonti del diritto e l'ordinamento internazionale

Le fonti del diritto: gerarchia, Costituzione, leggi ordinarie, regolamenti

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Le fonti del diritto: gerarchia, Costituzione, leggi ordinarie, regolamenti

Le fonti del diritto sono atti o documenti da cui derivano regole. Nel quadro presentato, la gerarchia stabilisce che una fonte inferiore non può contraddire una fonte superiore. Tra gli esempi interni figurano Costituzione, leggi ordinarie e contratti collettivi; tra quelli esterni, atti dell’Unione Europea e trattati internazionali.

Costituzione e leggi ordinarie

La Costituzione è al vertice della gerarchia descritta e fissa principi fondamentali. L’articolo 1 definisce l’Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro; l’articolo 36 riconosce, tra l’altro, il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite. Le leggi ordinarie, approvate dal Parlamento, precisano i principi costituzionali. La legge n. 300 del 1970, lo Statuto dei Lavoratori, tutela libertà e dignità nei luoghi di lavoro, compresa la libertà di pensiero e l’attività sindacale.

Contratti collettivi e fonti internazionali

  • I contratti collettivi sono negoziati da sindacati e associazioni dei datori di lavoro e disciplinano aspetti economici e normativi del lavoro. Nel quadro proposto sono collocati sotto la legge. Tra le fonti internazionali, i trattati dell’OIL stabiliscono standard sul lavoro; la Carta sociale europea e le direttive dell’Unione Europea promuovono i diritti fondamentali.
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