Il rapporto di pubblico impiego
Il dipendente pubblico è considerato sotto due profili. Il rapporto organico indica la sua appartenenza alla Pubblica Amministrazione e la funzione di agire nell’interesse pubblico; il rapporto di servizio descrive invece il legame di lavoro con lo Stato, da cui derivano diritti e doveri. Secondo l’articolo 97 della Costituzione, l’accesso agli impieghi pubblici avviene tramite concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Il concorso tutela il buon andamento, selezionando persone preparate, e l’imparzialità, offrendo pari possibilità ai cittadini. La fonte indica inoltre una riserva di legge per l’organizzazione generale degli uffici e il divieto di cumulare due impieghi pubblici.
La privatizzazione
- In passato il rapporto di lavoro pubblico nasceva da un atto amministrativo unilaterale e le controversie erano affidate al giudice amministrativo. Con la privatizzazione, o contrattualizzazione, il rapporto è stato ricondotto alle regole del Codice Civile e dello Statuto dei Lavoratori; la Pubblica Amministrazione opera come datore di lavoro privato e le controversie spettano al giudice ordinario. Il D. Lgs. n. 29/1993 avviò la contrattualizzazione; il D. Lgs. n. 165/2001 riordinò la materia. La macro-organizzazione resta pubblica, mentre la gestione del lavoro segue regole privatistiche. Tra le categorie escluse dalla privatizzazione figurano magistrati, Avvocati dello Stato, forze di polizia, militari, diplomatici e professori universitari.