Beni demaniali
Lo Stato e gli enti pubblici possiedono beni pubblici, destinati a soddisfare bisogni collettivi; l’art. 42 della Costituzione riconosce che la proprietà può essere pubblica o privata. Tra i beni pubblici, il demanio è sottoposto a tutele particolari: i beni demaniali sono inalienabili, imprescrittibili e impignorabili. Si distingue in:
- demanio necessario, che comprende beni come spiagge, porti, fiumi, laghi e opere destinate alla difesa nazionale;
- demanio accidentale, che comprende beni come strade, ferrovie, biblioteche e musei quando appartengono allo Stato.
La fonte presenta le spiagge come esempio di bene la cui gestione può essere affidata temporaneamente a privati mediante concessione amministrativa e dietro pagamento di un canone: la gestione non equivale alla vendita del bene.
Patrimonio pubblico
I beni dello Stato non appartenenti al demanio formano il patrimonio. Quelli indisponibili sono legati a una specifica funzione pubblica: tra gli esempi figurano caserme e municipi. La loro vendita presuppone che venga rimosso ufficialmente il vincolo di destinazione, secondo le regole indicate dalla fonte. I beni disponibili, invece, non sono legati a una funzione pubblica specifica e lo Stato li gestisce come un privato: può, per esempio, affittare o vendere un appartamento. Sono soggetti alle regole ordinarie del Codice Civile, compresa la possibilità di pignoramento e di acquisto per usucapione.