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Diritto · 12. I beni pubblici, il rapporto di pubblico impiego e la tutela del consumatore

Beni pubblici: demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili

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Beni demaniali

Lo Stato e gli enti pubblici possiedono beni pubblici, destinati a soddisfare bisogni collettivi; l’art. 42 della Costituzione riconosce che la proprietà può essere pubblica o privata. Tra i beni pubblici, il demanio è sottoposto a tutele particolari: i beni demaniali sono inalienabili, imprescrittibili e impignorabili. Si distingue in:

  • demanio necessario, che comprende beni come spiagge, porti, fiumi, laghi e opere destinate alla difesa nazionale;
  • demanio accidentale, che comprende beni come strade, ferrovie, biblioteche e musei quando appartengono allo Stato.

La fonte presenta le spiagge come esempio di bene la cui gestione può essere affidata temporaneamente a privati mediante concessione amministrativa e dietro pagamento di un canone: la gestione non equivale alla vendita del bene.

Patrimonio pubblico

I beni dello Stato non appartenenti al demanio formano il patrimonio. Quelli indisponibili sono legati a una specifica funzione pubblica: tra gli esempi figurano caserme e municipi. La loro vendita presuppone che venga rimosso ufficialmente il vincolo di destinazione, secondo le regole indicate dalla fonte. I beni disponibili, invece, non sono legati a una funzione pubblica specifica e lo Stato li gestisce come un privato: può, per esempio, affittare o vendere un appartamento. Sono soggetti alle regole ordinarie del Codice Civile, compresa la possibilità di pignoramento e di acquisto per usucapione.

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